Pubblica Istruzione
25/05/2007  

 
Valutazione
 
   
 
Valutazione degli alunni
 
  Per gli alunni dei diversi tipi di scuola è prevista una valutazione periodica, trimestrale o quadrimestrale, e una valutazione finale, riferite sia ai livelli di apprendimento acquisiti sia al comportamento.
Per gli alunni del primo ciclo (scuola primaria e scuola secondaria di I grado) la valutazione tiene conto delle modifiche apportate dalla legge 53/2003, mentre per gli studenti degli istituti superiori valgono tuttora i riferimenti alle norme precedenti. La valutazione nelle classi intermedie avviene per scrutinio, mentre per le classi terminali (terzo anno di scuola media, ultimo anno delle superiori) avviene per esame di Stato.
Una disposizione che, per il momento, si applica solamente agli alunni della scuola secondaria di I grado (ex-scuola media) prevede che l'anno scolastico non sia considerato valido, indipendentemente dalla valutazione degli apprendimenti, se l'alunno ha frequentato per meno dei tre quarti delle ore di lezione previste.
 
   
  Valutazione nella scuola primaria  
  La valutazione degli apprendimenti acquisiti e del comportamento dell'alunno, nonché le decisioni relative alla promozione alla classe successiva vengono adottate dai docenti della classe.
La valutazione viene registrata su un apposito documento di valutazione (scheda individuale dell'alunno) nei modi e nelle forme che ciascuna scuola ritiene opportuni; viene consegnata alla famiglia e accompagnata da un colloquio esplicativo.
Per quanto riguarda la decisione circa la promozione alla classe successiva (art. 8 decreto legislativo n. 59/2004), l'eventuale non ammissione alla terza e alla quinta classe deve avere carattere eccezionale ed essere motivata. La decisione di non ammissione deve comunque essere assunta all'unanimità.
Nella scuola primaria non è previsto un esame finale di licenza.
 
   
  Valutazione nella scuola secondaria di I grado  
  La valutazione degli apprendimenti acquisiti e del comportamento dell'alunno, nonché le decisioni relative alla promozione alla classe successiva vengono adottate per scrutinio dai docenti della classe.
La valutazione viene registrata su un apposito documento di valutazione (scheda individuale dell'alunno) nei modi e nelle forme che ciascuna scuola ritiene opportuni; viene consegnata alla famiglia e accompagnata da un colloquio esplicativo. Per quanto riguarda la decisione circa la promozione alla classe successiva (art. 11 decreto legislativo n. 59/2004), l'eventuale non ammissione alla seconda classe deve essere motivata.
Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di ciascun alunno. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.
Il corso di studi si conclude con l'esame di Stato il cui superamento è titolo indispensabile per l'iscrizione agli istituti del 2° ciclo.
Dall'anno scolastico 2006-2007, insieme al titolo di licenza finale, verrà consegnata all'alunno la certificazione delle competenze acquisite (note di indirizzo del 31 agosto 2006 per l'anno 2006-2007).
 
   
 
Valutazione nella scuola secondaria di II grado
 
  La valutazione degli studenti è tuttora riferita alle precedenti norme, essendo non ancora avviata la riforma del settore.
La valutazione per le varie discipline avviene in voti.
Nei confronti degli alunni che presentano un'insufficienza non grave in una o più discipline, il consiglio di classe, prima dell'approvazione dei voti, procede ad una valutazione sulla possibilità che lo studente superi il debito formativo in tempi e modi predefiniti.
Nel caso di promozione con debito formativo, il dirigente scolastico comunica alla famiglia le motivazioni assunte dal consiglio di classe con resoconto dettagliato sulle carenze dello studente.
Gli istituti procedono autonomamente a definire le iniziative di sostegno e di recupero a favore degli studenti in debito formativo.
Gli studenti che al termine delle lezioni non possono essere valutati per malattia o trasferimento della famiglia, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, prove suppletive (legge n. 352/1995).
In vista dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, in sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni, viene attribuito il credito scolastico ad ogni studente. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ciascun alunno è pubblicato all'albo dell'Istituto, unitamente ai voti conseguiti in sede di scrutinio finale ed è trascritto sulla pagella scolastica.
 
   
  Valutazione degli alunni disabili  
  Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche o sensoriali non si procede normalmente a valutazioni differenziate, mentre, per gli alunni in situazione di handicap psichico, la valutazione, adeguatamente differenziata, tiene conto degli obiettivi prefissati nel Piano Educativo Individualizzato (PEI).
Qualora il PEI abbia individuato per l'alunno disabile obiettivi formativi non riconducibili ai programmi ministeriali e ai Piani di studio previsti per i diversi tipi di scuola, il Consiglio di classe valuta comunque i risultati dell'apprendimento con l'attribuzione di giudizi o di voti relativi esclusivamente allo svolgimento del PEI. Tali giudizi o voti hanno valore legale al fine della prosecuzione degli studi e di essi viene fatta menzione in calce alla scheda di valutazione o alla pagella (art. 15 Ordinanza ministeriale 21 maggio 2001, n. 90).
Gli alunni valutati in modo differenziato possono partecipare agli esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte.
Per le prove di esame (art. 318 del Testo Unico - d.lvo 297/1994) sono predisposte, per il 1° ciclo, apposite prove, mentre, per il 2° ciclo, sono predisposte prove equipollenti e tempi lunghi per l'effettuazione delle prove scritte.
 
     
   

 
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